Articolo 141
                     Provvedimenti ministeriali

  1.  Qualora  la  commissione  non  proceda alle proprie valutazioni
entro  il  termine  di  sessanta  giorni dalla richiesta formulata ai
sensi dell'articolo 138, ovvero laddove il provvedimento regionale di
dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  non  venga comunque
emanato  entro  il  termine  di  un anno dalla predetta richiesta, il
direttore  regionale  puo' chiedere al Ministero di provvedere in via
sostitutiva.
  2.   Il   competente  organo  ministeriale,  ricevuta  copia  della
documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale,
effettua  l'istruttoria  ai fini della formulazione della proposta di
dichiarazione di notevole interesse pubblico.
  3.  Il  Ministero invia la proposta ai comuni interessati affinche'
provvedano  agli  adempimenti  indicati  all'articolo 139, comma 1, e
provvede  direttamente  agli  adempimenti  indicati all'articolo 139,
commi 2, 4 e 5.
  4.   Il  Ministero  valuta  le  osservazioni  presentate  ai  sensi
dell'articolo 139, commi 3 e 6, e provvede con decreto. Il decreto di
dichiarazione   di   notevole   interesse   pubblico  e'  notificato,
depositato,    trascritto   e   pubblicato   nelle   forme   previste
dall'articolo 140, commi 2, 3 e 4.
  5.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti si applicano anche
alle  proposte di integrazione, con riferimento ai contenuti indicati
all'articolo  143,  comma  3,  lettere e) ed f), dei provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico esistenti.