ART. 120
       (rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici)

   1.  Le  regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e
la  verifica  dello  stato  qualitativo  e  quantitativo  delle acque
superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.
   2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle
indicazioni  di  cui  all'Allegato  1  alla  parte terza del presente
decreto.  Tali  programmi  devono  essere  integrati  con quelli gia'
esistenti  per  gli  obiettivi  a specifica destinazione stabiliti in
conformita'  all'Allegato  2  alla  parte terza del presente decreto,
nonche'  con  quelli  delle  acque  inserite  nel registro delle aree
protette.  Le  risultanze  delle  attivita'  di  cui  al comma 1 sono
trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed
al  Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
   3.  Al  fine  di  evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso
delle  informazioni  raccolte e la loro compatibilita' con il Sistema
informativo   nazionale  dell'ambiente  (SINA),  le  regioni  possono
promuovere,  nell'esercizio  delle  rispettive competenze, accordi di
programma  con  l'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i
servizi  tecnici  (APAT),  le  Agenzie  regionali  per  la protezione
dell'ambiente  di  cui  al  decreto-legge  4  dicembre  1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le
province,  le  Autorita'  d'ambito,  i  consorzi  di  bonifica  e  di
irrigazione  e  gli  altri  enti  pubblici interessati. Nei programmi
devono essere definite altresi' le modalita' di standardizzazione dei
dati e di interscambio delle informazioni.
 
          Nota all'art. 120:
              - Il  decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito
          con  modificazioni,  dalla  legge  21 gennaio  1994,  n. 61
          recante  «Disposizioni  urgenti  sulla riorganizzazione dei
          controlli ambientali e istituzionali dell'agenzia nazionale
          per   la  protezione  dell'ambiente,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285.