Art. 196.
                   (Quote di aggiunta di famiglia)

  Le quote di aggiunta di famiglia sono attribuite - senza l'adozione
di  provvedimento formale - dalla direzione provinciale del tesoro su
domanda  dell'interessato,  salvo  quanto  e' previsto nei successivi
commi.
  Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione e'
effettuata  d'ufficio in base all'indicazione, contenuta nel ruolo di
pensione  ovvero  in  apposita  comunicazione da parte del competente
ufficio, delle generalita' delle persone per le quali era corrisposta
l'aggiunta di famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero,
qualora  trattisi  di  personale  gia'  amministrato  dalla direzione
provinciale  del  tesoro,  in  base  alle  risultanze  degli  atti in
possesso della direzione stessa.
  Si  applicano  le disposizioni dell'art. 1, commi secondo e quarto,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423,
tenendo  conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della
rata di pensione.
  Nel  caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 160 del presente
testo  unico,  l'attribuzione  della quota di aggiunta di famiglia e'
effettuata  d'ufficio  per  le  persone  che,  in  base  agli atti in
possesso della direzione provinciale del tesoro, siano da considerare
a carico dell'avente diritto.
  E'  fatto obbligo ai titolari di pensione che fruiscano delle quote
di  aggiunta  di famiglia di segnalare alla direzione provinciale del
tesoro  il  venir meno delle condizioni cui e' subordinato il diritto
alla quota di aggiunta di famiglia.
  Il  titolare  di pensione che produca dichiarazione non conforme al
vero o reticente incorre nella sospensione, non superiore a sei mesi,
del godimento della quota di aggiunta di famiglia.