(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 179)
 
                              Art. 179. 
 
                       (Art. 183 T. U. 1926). 
 
  Contro il provvedimento del presidente  del  Tribunale  e'  ammesso
ricorso al primo presidente della Corte di appello. 
 
  Il ricorso puo' essere proposto tanto da  chi  esercita  la  patria
potesta' o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero. 
 
  Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul
ricorso, deve sentire il procuratore generale.