Art. 179. (Art. 183 T. U. 1926). Contro il provvedimento del presidente del Tribunale e' ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello. Il ricorso puo' essere proposto tanto da chi esercita la patria potesta' o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero. Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.