Art. 48. Le Autorita' di pubblica sicurezza, a richiesta degli operai e domestici, od a richiesta dei capi d'officina, impresari e padroni, devono rilasciare un libretto conforme al modello determinato dal regolamento. In questo libretto dovranno essere inscritti dal giorno nel quale sara' rilasciato in appresso, senza interruzione ed in modo intelligibile, tutti i servizi resi, gli obblighi contratti e la condotta dell'operaio o domestico.