(Allegato B-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
  Le Autorita' di pubblica sicurezza,  a  richiesta  degli  operai  e
domestici, od a richiesta dei capi d'officina, impresari  e  padroni,
devono rilasciare un libretto conforme  al  modello  determinato  dal
regolamento. 
 
  In questo libretto dovranno essere inscritti dal giorno  nel  quale
sara'  rilasciato  in  appresso,  senza  interruzione  ed   in   modo
intelligibile, tutti i servizi resi,  gli  obblighi  contratti  e  la
condotta dell'operaio o domestico.