Art. 189 
                           Residui attivi 
 
  1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e  non  riscosse
entro il termine dell'esercizio. 
  2. Sono mantenute tra i residui  dell'esercizio  esclusivamente  le
entrate accertate  per  le  quali  esiste  un  titolo  giuridico  che
costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata. 
  3. Alla chiusura dell'esercizio  costituiscono  residui  attivi  le
somme derivanti da mutui per i quali e'  intervenuta  la  concessione
definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli  Istituti
di previdenza ovvero  la  stipulazione  del  contratto  per  i  mutui
concessi da altri Istituti di credito. 
  4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e  non  accertate
entro il termine  dell'esercizio  costituiscono  minori  accertamenti
rispetto alle previsioni ed tale titolo, concorrono a  determinare  i
risultati finali della gestione.