Articolo 143
                         Piano paesaggistico

  1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione
al  livello  di  rilevanza  e integrita' dei valori paesaggistici, il
piano  ripartisce  il  territorio  in  ambiti  omogenei, da quelli di
elevato   pregio   paesaggistico  fino  a  quelli  significativamente
compromessi o degradati.
  2.   In  funzione  dei  diversi  livelli  di  valore  paesaggistico
riconosciuti,  il  piano  attribuisce a ciascun ambito corrispondenti
obiettivi  di  qualita'  paesaggistica.  Gli  obiettivi  di  qualita'
paesaggistica prevedono in particolare:
    a)   il   mantenimento   delle  caratteristiche,  degli  elementi
costitutivi  e  delle  morfologie, tenuto conto anche delle tipologie
architettoniche, nonche' delle tecniche e dei materiali costruttivi;
    b)  la  previsione  di  linee di sviluppo urbanistico ed edilizio
compatibili  con  i  diversi livelli di valore riconosciuti e tali da
non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare
attenzione  alla  salvaguardia  dei  siti  inseriti  nella  lista del
patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
    c)  il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i
valori  preesistenti  ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici
coerenti ed integrati con quelli.
  3.  Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e
propositivo. La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:
    a)  ricognizione  dell'intero  territorio,  attraverso  l'analisi
delle  caratteristiche  storiche,  naturali,  estetiche  e delle loro
interrelazioni  e la conseguente definizione dei valori paesaggistici
da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
    b)  analisi  delle  dinamiche  di  trasformazione  del territorio
attraverso  l'individuazione  dei fattori di rischio e degli elementi
di  vulnerabilita'  del paesaggio, la comparazione con gli altri atti
di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
    c)  individuazione  degli  ambiti  paesaggistici  e  dei relativi
obiettivi di qualita' paesaggistica;
    d)  definizione  di  prescrizioni  generali  ed  operative per la
tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
    e)  determinazione  di  misure per la conservazione dei caratteri
connotativi  delle  aree  tutelate  per  legge e, ove necessario, dei
criteri   di   gestione   e   degli   interventi   di  valorizzazione
paesaggistica  degli  immobili  e  delle  aree dichiarati di notevole
interesse pubblico;
    f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione
delle aree significativamente compromesse o degradate;
    g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento
degli  interventi  di  trasformazione  del  territorio  nel  contesto
paesaggistico,   alle   quali  debbono  riferirsi  le  azioni  e  gli
investimenti   finalizzati   allo  sviluppo  sostenibile  delle  aree
interessate;
    h)  individuazione,  ai  sensi  dell'articolo 134, lettera c), di
eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate
agli  articoli  136  e  142,  da  sottoporre  a  specifiche misure di
salvaguardia e di utilizzazione.
  4.   Il  piano  paesaggistico,  anche  in  relazione  alle  diverse
tipologie  di  opere  ed interventi di trasformazione del territorio,
individua  distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione e'
consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni,
delle   misure   e  dei  criteri  di  gestione  stabiliti  nel  piano
paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle
per  le  quali  il  piano  paesaggistico  definisce  anche  parametri
vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti
urbanistici  in  sede  di  conformazione  e  di  adeguamento ai sensi
dell'articolo 145.
  5. Il piano puo' altresi' individuare:
    a)  le  aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle quali la
realizzazione   delle   opere   e  degli  interventi  consentiti,  in
considerazione  del  livello di eccellenza dei valori paesaggistici o
della  opportunita'  di  valutare  gli  impatti su scala progettuale,
richiede  comunque il previo rilascio dell'autorizzazione di cui agli
articoli 146, 147 e 159;
    b)  le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi
degli  articoli  138,  140,  141  e  157,  nelle  quali,  invece,  la
realizzazione  di  opere ed interventi puo' avvenire sulla base della
verifica  della conformita' alle previsioni del piano paesaggistico e
dello  strumento urbanistico, effettuata nell'ambito del procedimento
inerente  al  titolo  edilizio  e  con  le  modalita'  previste dalla
relativa  disciplina,  e non richiede il rilascio dell'autorizzazione
di cui agli articoli 146, 147 e 159;
    c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali
la  realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non
richiede  il  rilascio  dell'autorizzazione di cui agli articoli 146,
147 e 159.
  6.  L'entrata  in  vigore  delle disposizioni previste dal comma 5,
lettera   b),   e'   subordinata   all'approvazione  degli  strumenti
urbanistici  adeguati  al  piano paesaggistico ai sensi dell'articolo
145.  Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai
provvedimenti   di   cui  agli  articoli  157,  140  e  141,  nonche'
dall'inclusione dell'area nelle categorie elencate all'articolo 142.
  7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni
che  consentono  la realizzazione di opere ed interventi ai sensi del
comma 5, lettera b), all'esito positivo di un periodo di monitoraggio
che  verifichi  l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle
trasformazioni del territorio realizzate.
  8.  Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all'articolo 5,
lettera  b),  siano  effettuati  controlli  a campione sulle opere ed
interventi  realizzati e che l'accertamento di un significativo grado
di  violazione  delle  previsioni vigenti determini la reintroduzione
dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159,
relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
  9.  Il  piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per
la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione
e  la  gestione  del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure incentivanti.
  10.  Le  regioni, il Ministero e il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  possono stipulare accordi per l'elaborazione
d'intesa  dei  piani  paesaggistici.  Nell'accordo  e'  stabilito  il
termine entro il quale e' completata l'elaborazione d'intesa, nonche'
il  termine  entro  il  quale  la  regione  approva il piano. Qualora
all'elaborazione  d'intesa  del  piano  non consegua il provvedimento
regionale,  il  piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del
Ministro,  sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio.
  11.  L' accordo di cui al comma 10 stabilisce altresi' presupposti,
modalita'   e  tempi  per  la  revisione  periodica  del  piano,  con
particolare    riferimento    alla    eventuale   sopravvenienza   di
provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
  12.  Qualora  l'accordo  di  cui  al  comma 10 non venga stipulato,
ovvero  ad  esso  non  segua  l'elaborazione congiunta del piano, non
trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.