Articolo 144
                    Pubblicita' e partecipazione

  1.  Nei  procedimenti  di approvazione dei piani paesaggistici sono
assicurate  la  concertazione  istituzionale,  la  partecipazione dei
soggetti  interessati  e  delle associazioni costituite per la tutela
degli  interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicita'.
  2.  Qualora  dall'applicazione  dell'articolo  143,  commi 3, 4 e 5
derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti
di  cui  agli  articoli  157,  140  e  141, l'entrata in vigore delle
relative   disposizioni   del   piano  paesaggistico  e'  subordinata
all'espletamento  delle  forme  di  pubblicita' indicate all'articolo
140, commi 3 e 4.
 
          Nota all'art. 144:
              -  Per il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986,
          n. 349, si veda in nota all'art. 139.