Art. 141.
                        (Membri straordinari)

  Sono  membri  straordinari  del  Consiglio superiore della pubblica
amministrazione   e   partecipano   alle   sue   adunanze   con  voto
deliberativo:
    a)  il  capo  dello  stato  maggiore  della Difesa per le materie
concernenti    la   militarizzazione   del   personale   civile,   il
riconoscimento di benefici al personale civile in rapporto ai servizi
ed  alle  benemerenze  di guerra, l'ammissione ad impieghi civili dei
sottufficiali delle Forze armate;
    b)  il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici per
le  materie  concernenti  problemi tecnico costruttivi riguardanti la
sistemazione di uffici e servizi statali;
    c)  il  presidente  del  Consiglio superiore di sanita' quando si
tratti di problemi igienico-sanitari relativi alla sistemazione degli
uffici,  alla  loro dislocazione territoriale, alle condizioni in cui
deve  svolgersi  il lavoro del personale, alle cautele particolari da
adottarsi in caso di epidemia;
    d)  il  vice  presidente  del  Consiglio superiore della pubblica
istruzione  per gli affari concernenti il personale insegnante d'ogni
ordine  e  grado  ed  in genere per i problemi che interferiscono con
l'organizzazione degli studi;
    e)  il  capo  della polizia, il comandante generale dell'arma dei
Carabinieri,  il  comandante  generale  della  Guardia di finanza, in
tutti  i  casi  in  cui  occorre  disciplinare  la  collaborazione  o
partecipazione delle forze di polizia a servizi amministrativi;
    f)  il presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per  i dipendenti statali per i problemi attinenti alla previdenza ed
assistenza;
    g) il direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena per
gli  affari  attinenti  all'ordinamento  del personale addetto a tali
servizi;
    h)  i  direttori  generali  delle  amministrazioni autonome dello
Stato,  qualora  non  ne facciano parte come membri ordinari, per gli
affari  attinenti  agli ordinamenti particolari delle amministrazioni
stesse.