Art. 201.
                   (Pagamento dei ratei insoluti)

  In   caso  di  decesso  del  titolare  di  pensione  o  di  assegno
rinnovabile,  il  rateo  di  pensione  o  assegno, lasciato insoluto,
spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o,
in mancanza, ai figli.
  Qualora  non  esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il
rateo  e'  devoluto  a  favore  degli eredi del dipendente secondo le
norme di legge in materia di successione.
  La  riscossione  del rateo puo' essere delegata ad uno degli aventi
diritto mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via
amministrativa.