Art. 210 (Art. 57 Cod. Str.) 
                   (Velocita' teorica ed effettiva 
                 delle macchine agricole semoventi) 
  1. La velocita' massima  teorica  per  costruzione  delle  macchine
agricole semoventi di cui all'articolo  57  del  codice  deve  essere
calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 
  2. La velocita' massima effettiva deve  essere  verificata  secondo
tabelle di unificazione  approvate  dal  Ministero  dei  trasporti  -
Direzione generale della M.C.T.C. 
  3. Alle velocita' massime del veicolo indicate  dal  costruttore  e
rientranti nei  limiti  previsti  dall'articolo  57  del  codice,  si
applicano  le  tolleranze  previste  al  riguardo   dalle   normative
comunitarie.