Art. 79
                   (Agenzia di protezione civile)

  1.   E'  istituita  l'agenzia  di  protezione  civile,  di  seguito
   denominata   agenzia,   dotata  di  personalita'  giuridica  e  di
   autonomia  regolamentare, amministrativa, finanziaria patrimoniale
   e contabile.
  2.  All'agenzia  sono  trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-
   operativi  e  scientifici  in  materia di protezione civile svolti
   dalla  direzione  generale  della  protezione civile e dei servizi
   antincendi  del  ministero  dell'interno,  dal  dipartimento della
   protezione  civile,  istituito  presso la presidenza del consiglio
   dei ministri, e dal servizio sismico nazionale.
  3.  Il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, per le attivita' di
   protezione civile, dipende funzionalmente dall'agenzia.
  4.   L'attivita'  dell'agenzia  e'  disciplinata,  per  quanto  non
   previsto  dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice
   civile.
  5.  L'agenzia  e'  soggetta al controllo successivo della Corte dei
   conti,  che  si  esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n.
   20.
  6.  L'agenzia  puo'  avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
   Stato,  ai  sensi  dell'articolo  43  del regio decreto 30 ottobre
   1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
          Note all'art. 79:
            - Per quanto concerne la legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
          veda nelle note all'art. 8.
            - Per il testo dell'art. 43 del regio decreto n. 1611 del
          1933 si veda in nota all'art. 72.