Art. 177 
 
 
                   (Affidamenti dei concessionari) 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici
o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi  pubblici  o
di forniture gia' in essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente codice,  non  affidate  con  la  formula  della  finanza  di
progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza  pubblica  secondo
il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota
pari all'ottanta  per  cento  dei  contratti  di  lavori,  servizi  e
forniture relativi alle concessioni di  importo  di  importo  pari  o
superiore  a  150.000  euro  e  relativi  alle  concessioni  mediante
procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali  e  per
la stabilita' del personale impiegato e  per  la  salvaguardia  delle
professionalita'.  La  restante  parte  puo'  essere  realizzata   da
societa' in house di cui all'articolo  5  per  i  soggetti  pubblici,
ovvero  da  societa'  direttamente  o  indirettamente  controllate  o
collegate  per  i  soggetti   privati,   ovvero   tramite   operatori
individuati mediante procedura ad evidenza pubblica,  anche  di  tipo
semplificato. 
  2. Le concessioni di cui al comma 1 gia' in essere si adeguano alle
predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata
in vigore del presente codice. 
  3. La verifica del rispetto del limite di  cui  al  comma  1,  pari
all'ottanta per cento, da parte dei soggetti  preposti  e  dell'ANAC,
viene  effettuata,  annualmente,  secondo   le   modalita'   indicate
dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali
situazioni di squilibrio rispetto al limite  indicato  devono  essere
riequilibrate  entro  l'anno  successivo.  Nel  caso   di   reiterate
situazioni di squilibrio  per  due  anni  consecutivi  il  concedente
applica una penale in  misura  pari  al  10  per  cento  dell'importo
complessivo dei lavori, servizi  o  forniture  che  avrebbero  dovuto
essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.