(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 180)
 
                              Art. 180. 
 
                       (Art. 185 T. U. 1926). 
 
  Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si  sconta,
con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in  un  comune  del  Regno
diverso dalla residenza del confinato.