Art. 181. (Art. 184 T. U. 1926). Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica: 1° gli ammoniti; 2° le persone diffamate a' termini dell'art. 165; 3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attivita' rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, o un'attivita' comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali. L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione. L'assegnazione al confino di polizia non puo' essere ordinata quando, per lo stesso fatto fatto , sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa e' sospesa.