(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 181)
 
                              Art. 181. 
 
                       (Art. 184 T. U. 1926). 
 
  Possono essere assegnati  al  confino  di  polizia,  qualora  siano
pericolosi alla sicurezza pubblica: 
 
  1° gli ammoniti; 
 
  2° le persone diffamate a' termini dell'art. 165; 
 
  3° coloro che  svolgono  o  abbiano  manifestato  il  proposito  di
svolgere  un'attivita'  rivolta  a   sovvertire   violentemente   gli
ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o  a
contrastare o  a  ostacolare  l'azione  dei  poteri  dello  Stato,  o
un'attivita'  comunque  tale  da  recare  nocumento  agli   interessi
nazionali. 
 
  L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione. 
 
  L'assegnazione al confino  di  polizia  non  puo'  essere  ordinata
quando, per lo stesso fatto fatto , sia stato  iniziato  procedimento
penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa  e'
sospesa.