(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 182)
 
                              Art. 182. 
 
                       (Art. 186 T. U. 1926). 
 
  L'assegnazione al contino di polizia e' pronunciata  con  ordinanza
dalla Commissione  provinciale  di  cui  all'art.  166,  su  rapporto
motivato del questore. 
 
  Nell'ordinanza e' determinata la durata. 
 
  La Commissione puo'  ordinare  l'immediato  arresto  delle  persone
proposte per l'assegnazione al confino.