(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 183)
 
                              Art. 183. 
 
                       (Art. 187 T. U. 1926). 
 
  Le  ordinanze  della  Commissione  sono  trasmesse   al   Ministero
dell'interno per  la  designazione  del  luogo  in  cui  deve  essere
scontato il confino e per la traduzione del confinato.