(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 187)
 
                              Art. 187. 
 
                       (Art. 191 T. U. 1926). 
 
  Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell'interno
puo'  liberarlo  condizionalmente,  prima   del   termine   stabilito
nell'ordinanza di assegnazione.