(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 188)
 
                              Art. 188. 
 
                       (Art. 192 T. U. 1926). 
 
  Se il confinato liberato condizionalmente tiene  cattiva  condotta,
il Ministro dell'interno puo' rinviarlo al confino fino al compimento
del  termine,  non  computato  il   tempo   trascorso   in   liberta'
condizionale o in espiazione di pena.