(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 189)
 
                              Art. 189. 
 
                       (Art. 193 T. U. 1926). 
 
  Il confinato non puo'  allontanarsi  dalla  colonia  o  dal  comune
assegnatogli. 
 
  Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo  capo  e'
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 
 
  Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o
in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di  conversione
di pena pecuniaria, non e' computato nella durata del confino 
 
  Il confino cessa di diritto se il confinato e' sottoposto a  misura
di sicurezza detentiva. Se  al  confinato  e'  ordinata  la  liberta'
vigilata, il confinato  vi  e'  sottoposto  dopo  la  cessazione  del
confino.