(Regolamento di polizia veterinaria- art. 113)
                              Art. 113. 
 
 
  Denunciato un caso di mastite catarrale contagiosa dei  bovini,  il
sindaco, in  conformita'  del  disposto  dell'art.  10  del  presente
regolamento, prescrive: 
    a) l'esame clinico delle bovine esistenti nella stalla per quanto
attiene  alle  condizioni  sanitarie  e  funzionali  delle  mammelle,
integrato, se del caso, da esami di laboratorio; 
    b)  la  separazione  delle  bovine  ammalate  sino  a  guarigione
accertata e particolari cautele da adottarsi per la mungitura; 
    c) il divieto di  utilizzare  il  latte  proveniente  da  animali
infetti sia per l'alimentazione umana, giusta le disposizioni vigenti
in materia, sia per l'allattamento dei vitelli; 
    d)  l'obbligo  di  cura  delle  bovine  ammalate  appartenenti  a
vaccherie   autorizzate   alla   produzione   del   latte   destinato
incondizionatamente al consumo diretto.