Art. 113. Denunciato un caso di mastite catarrale contagiosa dei bovini, il sindaco, in conformita' del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, prescrive: a) l'esame clinico delle bovine esistenti nella stalla per quanto attiene alle condizioni sanitarie e funzionali delle mammelle, integrato, se del caso, da esami di laboratorio; b) la separazione delle bovine ammalate sino a guarigione accertata e particolari cautele da adottarsi per la mungitura; c) il divieto di utilizzare il latte proveniente da animali infetti sia per l'alimentazione umana, giusta le disposizioni vigenti in materia, sia per l'allattamento dei vitelli; d) l'obbligo di cura delle bovine ammalate appartenenti a vaccherie autorizzate alla produzione del latte destinato incondizionatamente al consumo diretto.