(Allegato B-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
  E' vietato lo smercio sulle piazze e vie pubbliche delle  sentenze,
dibattimenti e di ogni  altro  atto  di  procedura  criminale,  senza
preventiva autorizzazione dell'ufficio del pubblico ministero  presso
il tribunale o corte innanzi cui il processo ha avuto luogo.