(Allegato B-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
  Nessun stampato o manoscritto  potra'  essere  affisso  nelle  vie,
nelle piazze e nei luoghi pubblici, senza licenza  dell'autorita'  di
pubblica sicurezza. Sono esclusi da questo divieto gli stampati  o  i
manoscritti relativi a cose commerciali, od annunzi di vendite  o  di
locazione. 
 
  Le  affissioni  dovranno  essere   fatte   nei   luoghi   designati
dall'autorita' competente.