Art. 53. Nessun stampato o manoscritto potra' essere affisso nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici, senza licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza. Sono esclusi da questo divieto gli stampati o i manoscritti relativi a cose commerciali, od annunzi di vendite o di locazione. Le affissioni dovranno essere fatte nei luoghi designati dall'autorita' competente.