(Allegato B-art. 54)
 
                              Art. 54. 
 
  E' vietato di alterare in qualsiasi tempo, come  pure  di  coprire,
lacerare ed in qualsivoglia altro modo distruggere, prima  di  un'ora
di notte, lo scritto o stampato affisso per ordine o per  concessione
dell'autorita' politica.