(Allegato B-art. 55)
 
                              Art. 55. 
 
  E' vietato l'imbrattare gli edifizi  prospicienti  sulle  pubbliche
strade con scritti, figure e simili. 
 
  Quando  questi  non  sieno  fatti   cancellare   dai   proprietari,
l'autorita'  di  pubblica  sicurezza   potra'   farne   eseguire   la
cancellazione.