Articolo 193 
              Salvaguardia degli equilibri di bilancio 
 
  1.  Gli  enti  locali  rispettano  durante  la  gestione  e   nelle
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli  equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per  il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme  contabili  recate
dal presente testo unico. 
 
  2. Con  periodicita'  stabilita  dal  regolamento  di  contabilita'
dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il  30  settembre
di  ciascun  anno,  l'organo  consiliare  provvede  con  delibera  ad
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione  dei  programmi.
In tale  sede  l'organo  consiliare  da'  atto  del  permanere  degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di  accertamento  negativo,
adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli
eventuali  debiti  di  cui   all'articolo   194,   per   il   ripiano
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato e, qualora  i  dati  della  gestione  finanziaria  facciano
prevedere  un  disavanzo,  di  amministrazione  o  di  gestione,  per
squilibrio della gestione di competenza  ovvero  della  gestione  dei
residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il  pareggio.  La
deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo. 
 
  3. Ai fini del comma 2 possono  essere  utilizzate  per  l'anno  in
corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilita', ad
eccezione di quelle provenienti  dall'assunzione  di  prestiti  e  di
quelle aventi specifica destinazione per legge,  nonche'  i  proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. 
 
  4. La mancata adozione, da parte dell'ente,  dei  provvedimenti  di
riequilibrio previsti dal presente articolo  e'  equiparata  ad  ogni
effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione  di  cui
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma
2 del medesimo articolo.