Articolo 194 
       Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio 
 
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma  2,  o
con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti  di  contabilita',
gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio
derivanti da: 
   a) sentenze esecutive; 
   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende  speciali  e  di
istituzioni,  nei  limiti  degli  obblighi  derivanti   da   statuto,
convenzione  o  atti  costitutivi,  purche'  sia   stato   rispettato
l'obbligo di pareggio del bilancio di  cui  all'articolo  114  ed  il
disavanzo derivi da fatti di gestione; 
   c) ricapitalizzazione, nei  limiti  e  nelle  forme  previste  dal
codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite
per l'esercizio di servizi pubblici locali. 
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di
pubblica utilita'; 
   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati  utilita'  ed  arricchimento   per   l'ente,   nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
2. Per il pagamento, l'ente puo' provvedere anche mediante  un  piano
di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello
in corso, convenuto con i creditori. 
 
3.  Per  il  finanziamento  delle  spese  suddette,  ove  non   possa
documentalmente provvedersi  a  norma  dell'articolo  193,  comma  3,
l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202  e
seguenti.   Nella    relativa    deliberazione    consiliare    viene
dettagliatamente  motivata  l'impossibilita'  di   utilizzare   altre
risorse.