ART. 74 (L) 
                    (Istituzione del patrocinio) 
 
  1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale  per  la  difesa
del cittadino non abbiente, indagato, imputato,  condannato,  persona
offesa da reato, danneggiato che intenda  costituirsi  parte  civile,
responsabile  civile  ovvero  civilmente  obbligato   per   la   pena
pecuniaria. 
  2. E', altresi', assicurato  il  patrocinio  nel  processo  civile,
amministrativo, contabile, tributario e negli  affari  di  volontaria
giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue
ragioni risultino non manifestamente infondate.