ART. 75 (L) 
 
                      (Ambito di applicabilita) 
 
  1. L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado e  per  ogni
fase del processo e per tutte le  eventuali  procedure,  derivate  ed
accidentali, comunque connesse. 
  2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto  compatibile,
anche nella fase dell'esecuzione,  nel  processo  di  revisione,  nei
processi di revocazione e opposizione di terzo, nonche' nei  processi
relativi all'applicazione di misure di sicurezza,  di  prevenzione  e
nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre  che
l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da  un
consulente tecnico.