Articolo 146 
                           Autorizzazione 
 
  1. I proprietari, possessori o  detentori  a  qualsiasi  titolo  di
immobili e aree oggetto  degli  atti  e  dei  provvedimenti  elencati
all'articolo 157,  oggetto  di  proposta  formulata  ai  sensi  degli
articoli 138 e 141,  tutelati  ai  sensi  dell'articolo  142,  ovvero
sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano  paesaggistico,  non
possono  distruggerli,  ne'  introdurvi  modificazioni  che   rechino
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 
  2. I proprietari, possessori o detentori  a  qualsiasi  titolo  dei
beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla  regione
o all'ente locale  al  quale  la  regione  ha  affidato  la  relativa
competenza i progetti delle opere che intendano  eseguire,  corredati
della documentazione prevista, al  fine  di  ottenere  la  preventiva
autorizzazione. 
  3. Entro sei mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni,   e'   individuata   la
documentazione   necessaria   alla   verifica    di    compatibilita'
paesaggistica degli interventi proposti. 
  4. La domanda di autorizzazione  dell'intervento  indica  lo  stato
attuale del bene interessato, gli elementi  di  valore  paesaggistico
presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni  proposte  e
gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. 
  5. L' amministrazione  competente,  nell'esaminare  la  domanda  di
autorizzazione,  verifica   la   conformita'   dell'intervento   alle
prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta: 
    a)   la   compatibilita'   rispetto   ai   valori   paesaggistici
riconosciuti dal vincolo; 
    b) la congruita'  con  i  criteri  di  gestione  dell'immobile  o
dell'area; 
    c) la coerenza con gli obiettivi di qualita' paesaggistica. 
  6. L'amministrazione,  accertata  la  compatibilita'  paesaggistica
dell'intervento ed acquisito  il  parere  della  commissione  per  il
paesaggio, entro  il  termine  di  quaranta  giorni  dalla  ricezione
dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata  dal
progetto   e   dalla   relativa   documentazione,   alla   competente
soprintendenza,  dandone  notizia  agli  interessati.   Tale   ultima
comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento,
ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora
l'amministrazione  verifichi  che  la  documentazione  allegata   non
corrisponde a quella  prevista  al  comma  3,  chiede  le  necessarie
integrazioni; in tal caso, il predetto termine e' sospeso dalla  data
della richiesta fino a  quella  di  ricezione  della  documentazione.
Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione
ulteriore rispetto a quella prevista al comma  3,  ovvero  effettuare
accertamenti, il termine e' sospeso, per una sola volta,  dalla  data
della richiesta fino a quella di  ricezi  one  della  documentazione,
ovvero dalla data di comunicazione della necessita'  di  accertamenti
fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo  comunque
non superiore a trenta giorni. 
  7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma  6.
Decorso  inutilmente  il  termine  per  l'acquisizione  del   parere,
l'amministrazione assume comunque le determinazioni  in  merito  alla
domanda di autorizzazione. 
  8. L'autorizzazione e'  rilasciata  o  negata  dall'amministrazione
competente entro il termine  di  venti  giorni  dalla  ricezione  del
parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto
della concessione o  degli  altri  titoli  legittimanti  l'intervento
edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. 
  9. Decorso inutilmente il termine indicato  al  comma  8,  e'  data
facolta'  agli  interessati  di  richiedere   l'autorizzazione   alla
regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro  il
termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 
Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione  ulteriore
o effettuare accertamenti, il termine e' sospeso per una  sola  volta
fino alla data di ricezione  della  documentazione  richiesta  ovvero
fino alla  data  di  effettuazione  degli  accertamenti.  Laddove  la
regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di  rilascio  in  via
sostitutiva e' presentata alla competente soprintendenza. 
  10. L'autorizzazione paesaggistica: 
    a) diventa efficace dopo il decorso di  venti  giorni  dalla  sua
emanazione; 
    b) e' trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza  che
ha emesso il parere nel corso del procedimento,  nonche',  unitamente
al parere, alla regione ed alla  provincia  e,  ove  esistenti,  alla
comunita' montana e  all'ente  parco  nel  cui  territorio  si  trova
l'immobile o l'area sottoposti al vincolo; 
    c) non puo' essere rilasciata in sanatoria  successivamente  alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi. 
  11. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile  con  ricorso  al
tribunale amministrativo regionale o  con  ricorso  straordinario  al
Presidente  della  Repubblica,   dalle   associazioni   ambientaliste
portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n.  349  e  da  qualsiasi  altro  soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso anche
se,  dopo  la  sua  proposizione  ovvero  in  grado  di  appello,  il
ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi piu' interesse.  Le
sentenze  e  le  ordinanze  del  Tribunale  amministrativo  regionale
possono essere impugnate da chi sia legittimato a  ricorrere  avverso
l'autorizzazione  paesaggistica,  anche  se  non  abbia  proposto  il
ricorso di primo grado. 
  12. Presso ogni comune e' istituito un  elenco,  aggiornato  almeno
ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui e'  indicata  la
data di rilascio di ciascuna  autorizzazione  paesaggistica,  con  la
annotazione sintetica del relativo oggetto e con la  precisazione  se
essa  sia  stata  rilasciata  in   difformita'   dal   parere   della
soprintendenza. Copia dell'elenco e' trasmessa  trimestralmente  alla
regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle  funzioni
di vigilanza di cui all'articolo 155. 
  13. Le disposizioni dei precedenti commi si  applicano  anche  alle
istanze concernenti le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione. 
  14. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  alle
autorizzazioni per le attivita' di coltivazione di cave  e  torbiere.
Per  tali  attivita'  restano  ferme  le   potesta'   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della  normativa
in materia, che  sono  esercitate  tenendo  conto  delle  valutazioni
espresse,  per  quanto  attiene  ai  profili   paesaggistici,   dalla
competente soprintendenza. 
 
          Note all'art. 146: 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi", e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. 
              - Per il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio  1986,
          n. 349, si veda in nota all'art. 139.