Articolo 153
                        Cartelli pubblicitari

   1.  Nell'ambito  e  in prossimita' dei beni paesaggistici indicati
nell'articolo  134  e'  vietato  collocare  cartelli  e  altri  mezzi
pubblicitari   se   non  previa  autorizzazione  dell'amministrazione
competente individuata dalla regione.
   2.  Lungo  le  strade  site  nell'ambito e in prossimita' dei beni
indicati  nel  comma  1  e'  vietato collocare cartelli o altri mezzi
pubblicitari,  salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
23,  comma  4,  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992, n. 285 e
successive    modificazioni,    previo    parere   favorevole   della
amministrazione    competente   individuata   dalla   regione   sulla
compatibilita'   della  collocazione  o  della  tipologia  del  mezzo
pubblicitario  con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree
soggetti a tutela.
 
          Nota all'art. 153:
              - L'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285,  recante  il  "Nuovo  codice della strada",
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  114  del  18 maggio  1992,  come  modificato
          dall'art.  13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
          360,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  n. 217 del 15 settembre 1993, dall'art. 30 della
          legge  7 dicembre  1999, n. 472, pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
          1999  e  dall'art.  1  del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
          151,  pubblicato  Gazzetta  Ufficiale  n. 149 del 30 giugno
          2003 e convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto
          2003,  n.  214,  pubblicata  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003, dispone:
              "4.  La  collocazione  di  cartelli  e  di  altri mezzi
          pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta
          in   ogni   caso   ad  autorizzazione  da  parte  dell'ente
          proprietario  della  strada  nel  rispetto  delle  presenti
          norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei
          comuni,  salvo  il  preventivo nulla osta tecnico dell'ente
          proprietario   se   la   strada  e'  statale,  regionale  o
          provinciale".