Articolo 154
                Colore delle facciate dei fabbricati

  1.  L'amministrazione  competente  individuata  dalla  regione puo'
ordinare   che,   nelle  aree  contemplate  dalle  lettere  c)  e  d)
dell'articolo  136,  sia  dato  alle  facciate dei fabbricati, il cui
colore  rechi  disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore
che con quella armonizzi.
  2.  La  disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli
immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati
ai sensi dell'articolo 13.
  3.  Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico
elencate  all'articolo  136, lettera c), o all'articolo 139, comma 1,
lettera  m), l'amministrazione consulta preventivamente le competenti
soprintendenze.
  4.  In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori
dei fabbricati, l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio.