Art. 201 
 
                 Visita dei comandanti di zona fari 
 
1. I comandanti di zona fari esercitano sulle reggenze dipendenti una
accurata vigilanza con visite effettuate di iniziativa  con  o  senza
preavviso e con una periodicita' non superiore a quattro mesi. 
2. In ciascuna visita, che comprende oltre che la sede della reggenza
anche alcuni o tutti i segnalamenti della stessa sono verificati: 
a) l'efficienza e lo stato dei materiali, delle infrastrutture e  dei
mezzi; 
b) la condotta e lo stato delle manutenzioni; 
c) il rendimento generale e le condizioni di vita del personale della
reggenza; 
d) la tenuta della documentazione in generale  e  in  particolare  la
regolare tenuta delle scritture del magazzino e degli inventari e,  a
campione, la verifica delle concordanze tra le consistenze  contabili
e quelle effettive dei materiali a carico; 
e) l'attivita'  della  reggenza  nel  periodo  trascorso  dall'ultima
visita avvalendosi del  giornale  di  reggenza  e  dei  quaderni  dei
segnalamenti e sulla scorta della normativa in vigore. 
3. Al termine della visita  e'  redatto  per  le  sistemazioni  della
reggenza e per ciascun segnalamento ispezionato  il  «rapporto  sulla
visita» con il quale il comando zona  fari  riferisce  sinteticamente
sulla parte tecnica, su  quella  infrastrutturale,  sul  personale  e
sulla logistica non mancando di avanzare proposte per i provvedimenti
correttivi; detto rapporto e'  inviato  all'Ispettorato,  all'ufficio
tecnico dei fari e per  conoscenza  all'alto  comando  periferico  di
giurisdizione. 
4. Ciascun comandante di zona fari cura di visitare tutti  i  fari  e
tutti i segnalamenti dipendenti almeno  una  volta  nell'arco  di  un
anno.