Art. 244 
 
                              Modifiche 
 
  1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81 e' sostituito dal seguente: 
    «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni  ionizzanti  e'
disciplinata, nel rispetto dei principi di cui  al  titolo  I,  dalle
disposizioni speciali in materia». 
 
          Note all'art. 244: 
              - Il testo dell'articolo 180 del decreto legislativo  9
          aprile 2008, n.  81,  recante  Attuazione  dell'articolo  1
          della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia  di  tutela
          della salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101,
          S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 180 (Definizioni e campo di applicazione).  -  1.
          Ai fini del presente decreto legislativo per agenti  fisici
          si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni,  le
          vibrazioni  meccaniche,  i   campi   elettromagnetici,   le
          radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e
          le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi  per
          la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
              2. Fermo restando quanto previsto  dal  presente  capo,
          per  le  attivita'  comportanti  esposizione  a  rumore  si
          applica il capo II, per quelle  comportanti  esposizione  a
          vibrazioni si applica il capo III, per  quelle  comportanti
          esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV,
          per quelle comportanti  esposizione  a  radiazioni  ottiche
          artificiali si applica il capo V. 
              3.  La  protezione  dei  lavoratori  dalle   radiazioni
          ionizzanti e' disciplinata, nel rispetto  dei  principi  di
          cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia.».