(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 191)
 
                              Art. 191. 
 
                       (Art. 195 T. U. 1926). 
 
  Nessun locale di meretricio puo' essere posto  in  esercizio  prima
della dichiarazione di cui all'articolo precedente. 
 
  Il locale abusivamente aperto e' fatto chiudere  dall'autorita'  di
pubblica sicurezza entro le 24 ore. 
 
  Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da  una  sola
persona che eserciti abitualmente il meretricio. 
 
  Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a un  anno  e
con l'ammenda da lire mille a cinquemila.