Art. 201. (Art. 206 T. U. 1926). Oltre quanto e' disposto dagli articoli precedenti, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine pubblico, di igiene, di moralita' o sicurezza pubblica la consigliano.