(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 201)
 
                              Art. 201. 
 
                       (Art. 206 T. U. 1926). 
 
  Oltre quanto e' disposto dagli articoli precedenti, l'autorita'  di
pubblica sicurezza puo' ordinare di ufficio la chiusura di  qualsiasi
locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o  clandestino
o  sospetto,  quando  ragioni  di  ordine  pubblico,  di  igiene,  di
moralita' o sicurezza pubblica la consigliano.