(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 202)
 
                              Art. 202. 
 
                       (Art. 208 T. U. 1926). 
 
  Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il  locale  continua  a
essere  tenuto  aperto  o  in  esercizio,  o  e'  riaperto  senza  il
preventivo  permesso  dell'autorita'  di  pubblica   sicurezza,   chi
esercisce il locale e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno
e con la multa da lire mille a cinquemila, salva  l'applicazione  dei
provvedimenti d'ufficio per la chiusura.