Art. 202. (Art. 208 T. U. 1926). Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua a essere tenuto aperto o in esercizio, o e' riaperto senza il preventivo permesso dell'autorita' di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire mille a cinquemila, salva l'applicazione dei provvedimenti d'ufficio per la chiusura.