(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 205)
 
                              Art. 205. 
 
                       (Art. 211 T. U. 1926). 
 
  L'autorita' di pubblica sicurezza  puo'  far  sottoporre  a  visita
sanitaria le donne che  esercitano  il  meretricio  anche  fuori  dei
locali dichiarati o  inviarle  nelle  sale  di  cura,  quando  vi  e'
sospetto che sono affette da malattie contagiose. 
 
  Sono  sospette  di  malattia  contagiosa  le  donne  esercenti   il
meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si  rifiutano  di
sottoporsi alla visita.