(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 206)
 
                              Art. 206. 
 
                       (Art. 212 T. U. 1926). 
 
  La dichiarazione di locale di meretricio e'  revocata,  su  domanda
degli interessati, quando  nel  locale  e'  cessato  l'esercizio  del
meretricio.