(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 207)
 
                              Art. 207. 
 
                    (Art. 197 e 207 T. U. 1926). 
 
  Contro qualsiasi provvedimento dell'autorita'  locale  di  pubblica
sicurezza, nelle materie disciplinate in questo capo, gli interessati
possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento. 
 
  Sul reclamo decide una Commissione presieduta dal prefetto o da chi
ne fa le veci, composta dal podesta' o da un suo  delegato  e  da  un
rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale. 
 
  Il  Ministero  dell'interno  ha  facolta',   nell'interesse   della
moralita' pubblica,  del  buon  costume  o  dell'ordine  pubblico  di
annullare le deliberazioni della Commissione predetta con le quali si
autorizza l'esercizio di un locale di meretricio. 
 
  Contro tale provvedimento non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi
di illegittimita'.