Art. 207. (Art. 197 e 207 T. U. 1926). Contro qualsiasi provvedimento dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, nelle materie disciplinate in questo capo, gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento. Sul reclamo decide una Commissione presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, composta dal podesta' o da un suo delegato e da un rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale. Il Ministero dell'interno ha facolta', nell'interesse della moralita' pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico di annullare le deliberazioni della Commissione predetta con le quali si autorizza l'esercizio di un locale di meretricio. Contro tale provvedimento non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimita'.