(Regolamento di polizia veterinaria- art. 117)
                              Art. 117. 
 
 
  Il permesso di spostamento dalle zone infette o  di  protezione  e'
accordato dal prefetto, con le norme  degli  articoli  14  e  15  del
presente regolamento, soltanto per gli  animali  che  non  presentano
sintomi sospetti d'infezione quando, per la permanenza in dette zone,
sono da ritenersi esposti a pericolo d'infezione.