(Regolamento di polizia veterinaria- art. 118)
                              Art. 118. 
  I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le
modalita'  stabilite  dal  1°  comma  dell'art.   16   del   presente
regolamento, trascorsi non meno di 10 giorni  dall'esito  dell'ultimo
caso di malattia.