(Allegato B-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
  Per l'esercizio del mestiere ambulante di saltimbanco,  ciarlatano,
suonatore o cantante, non che per vendere o distribuire sulle  piazze
o per le vie candelette, scapulari ed immagini, ed anche per farla da
intromettitore ambulante, da barcaiuolo pel trasporto dei passeggeri,
da servitore, cocchiere o facchino di piazza, deve l'esercente  farsi
inscrivere annualmente in  apposito  registro  tenuto  dall'autorita'
politica locale, la quale gli  rilasciera'  certificato  della  fatta
iscrizione. 
 
  Questo certificato deve  essere  munito  del  visto  dell'autorita'
politica del  circondario,  a  cui  verra'  trasmesso  dall'autorita'
locale ogni qualvolta l'esercente ne faccia richiesta.