Art. 57. Per l'esercizio del mestiere ambulante di saltimbanco, ciarlatano, suonatore o cantante, non che per vendere o distribuire sulle piazze o per le vie candelette, scapulari ed immagini, ed anche per farla da intromettitore ambulante, da barcaiuolo pel trasporto dei passeggeri, da servitore, cocchiere o facchino di piazza, deve l'esercente farsi inscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall'autorita' politica locale, la quale gli rilasciera' certificato della fatta iscrizione. Questo certificato deve essere munito del visto dell'autorita' politica del circondario, a cui verra' trasmesso dall'autorita' locale ogni qualvolta l'esercente ne faccia richiesta.