(Allegato B-art. 59)
 
                              Art. 59. 
 
  L'autorita' locale di sicurezza pubblica, in occasione di  feste  o
fiere, puo' accordare concessioni temporarie non soggette al visto. 
 
  Tali concessioni: 
 
    1.° Sono soltanto valide nel territorio del comune; 
 
    2.° Non possono eccedere il termine di giorni otto.