(Allegato B-art. 60)
 
                              Art. 60. 
 
  La licenza per coloro che non appartengono allo Stato  deve  essere
accordata per iscritto dall'autorita' politica del circondario. 
 
  In occasione di fiere pero', e di mercati nei  luoghi  che  distano
non piu' di quindici chilometri dai confini dello Stato, puo'  essere
accordata anche dall'Autorita' locale di sicurezza pubblica.