(Allegato B-art. 61)
 
                              Art. 61. 
 
  Le iscrizioni e le licenze sono valide per un anno.  Tuttavia,  per
causa di pubblico interesse ed ogni qualvolta l'esercente  ne  abusi,
l'Autorita' che concedeva puo' sempre,  anche  nel  corso  dell'anno,
rivocare l'accordata facolta'.