Art. 64. Non e' lecito di stabilire uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, ne' di esercitare il mestiere di sensale dei monti di pieta' senza averne fatta la dichiarazione in iscritto ed ottenuto l'assenso dall'Autorita' politica del circondario, la quale potra' dare speciali prescrizioni nell'interesse pubblico. Contro il rifiuto dell'assenso si ha ricorso al prefetto.