(Allegato B-art. 64)
 
                              Art. 64. 
 
  Non  e'  lecito  di  stabilire  uffici  pubblici  di  agenzia,   di
corrispondenza, di  copisteria,  di  prestiti  sopra  pegno,  ne'  di
esercitare il mestiere di sensale dei monti di  pieta'  senza  averne
fatta  la   dichiarazione   in   iscritto   ed   ottenuto   l'assenso
dall'Autorita'  politica  del  circondario,  la  quale  potra'   dare
speciali prescrizioni nell'interesse pubblico. 
 
  Contro il rifiuto dell'assenso si ha ricorso al prefetto.