Art. 76 (L) 
                      Condizioni per l'ammissione 
 
  1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un  reddito
imponibile ai fini dell'imposta  personale  sul  reddito,  risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. 
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive
con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito  dalla
somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni  componente
della famiglia, compreso l'istante. 
  3. Ai fini della determinazione dei limiti  di  reddito,  si  tiene
conto anche dei redditi che per legge sono  esenti  dall'imposta  sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a  ritenuta
alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 
  4. Si tiene conto del solo reddito personale  quando  sono  oggetto
della causa diritti della personalita', ovvero nei  processi  in  cui
gli interessi del richiedente sono  in  conflitto  con  quelli  degli
altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.