ART. 77 (L)
        (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)

     1.  I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione
  alla  variazione,  accertata  dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
  consumo  per  le  famiglie  di operai e impiegati, verificatasi nel
  biennio  precedente,  con  decreto dirigenziale del Ministero della
  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia e delle
  finanze.