Articolo 156
           Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici

  1.  Entro  quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo,   le   regioni   che  hanno  redatto  i  piani  previsti
dall'articolo  149  del  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
verificano la conformita' tra le disposizioni dei predetti piani e le
previsioni  dell'articolo  143 e, in difetto, provvedono ai necessari
adeguamenti.
  2.  Entro  centottanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
codice,  il  Ministero,  d'intesa  con  la  Conferenza Stato-regioni,
predispone  uno  schema generale di convenzione con le regioni in cui
vengono  stabilite  le  metodologie  e  le procedure di ricognizione,
analisi,  censimento  e  catalogazione  degli  immobili  e delle aree
oggetto   di   tutela,   ivi   comprese   le  tecniche  per  la  loro
rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare
la interoperabilita' dei sistemi informativi.
  3.  Le  regioni  e  il  Ministero  possono  stipulare  accordi  per
disciplinare  lo  svolgimento  d'intesa  delle  attivita'  volte alla
verifica  e all'adeguamento dei piani paesaggistici, sulla base dello
schema  generale  di  convenzione  di cui al comma 2. Nell'accordo e'
stabilito  il  termine  entro  il quale sono completate le attivita',
nonche'  il  termine  entro  il  quale  la  regione  approva il piano
adeguato.  Qualora  al  completamento delle attivita' non consegua il
provvedimento  regionale il piano e' approvato in via sostitutiva con
decreto del Ministro.
  4.   Se   dalla   verifica   e  dall'adeguamento,  in  applicazione
dell'articolo  143,  commi  3,  4 e 5, deriva una modificazione degli
effetti  degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140
e  141,  l'entrata  in  vigore  delle relative disposizioni del piano
paesaggistico   e'   subordinata   all'espletamento  delle  forme  di
pubblicita' indicate all'articolo 140, commi 3 e 4.
  5.  Qualora l'accordo di cui al comma 3 non venga stipulato, ovvero
ad  esso non seguano la verifica e l'adeguamento congiunti del piano,
non  trova  applicazione  quanto  previsto  dai  commi  5,  6,  7 e 8
dell'articolo 143.
 
          Note all'art. 156:
              -  L'art.  149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n.   490,   recante:   "testo   unico   delle  disposizioni
          legislative  in  materia  di beni culturali e ambientali, a
          norma  dell'art.  1  della  legge  8 ottobre 1997, n. 352",
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, dispone:
              "Art.  149  (Piani  territoriali  paesistici).  - 1. Le
          regioni  sottopongono  a  specifica  normativa  d'uso  e di
          valorizzazione  ambientale  il territorio includente i beni
          ambientali  indicati  all'art. 146 mediante la redazione di
          piani     territoriali     paesistici     o     di    piani
          urbanistico-territoriali  aventi  le  medesime finalita' di
          salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
              2.  La  pianificazione paesistica prescritta al comma 1
          e' facoltativa per le vaste localita' indicate alle lettere
          c)  e  d)  dell'art.  139  incluse  negli  elenchi previsti
          dall'art. 140 e dall'art. 144.
              3.  Qualora  le regioni non provvedano agli adempimenti
          previsti  al  comma  1,  si procede a norma dell'art. 4 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616, come modificato dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59.
              4.  Fermo  il  disposto  dell'art.  164  il  Ministero,
          d'intesa  con  il Ministero dell'ambiente e con la Regione,
          puo'  adottare misure di recupero e di riqualificazione dei
          beni  tutelati  a norma di questo titolo i cui valori siano
          stati comunque compromessi".